Statuto Circolab A.S.D.
Articolo 1
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dal Titolo I Cap. III art.36 e segg. del Codice Civile è costituita, con sede in PARMA, un’associazione che assume la denominazione “ CIRCOLARMENTE LAB associazione sportiva dilettantistica”, in breve “ CIRCOLAB a.s.d.”. Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui l’associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.
Articolo 2
L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.
Articolo 3
L’associazione si propone di:
promuovere e organizzare manifestazioni sportive, circensi, e di supporto all’educazione sportiva;
partecipare a manifestazioni in sintonia con il tipo di attività svolto;
promuovere e organizzare attività sportive dilettantistiche, in particolare in discipline quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo ARTI CIRCENSI;
promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l’organizzazione e la pratica dello sport;
gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento;
corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
Per l’attuazione dei propri scopi, l’Associazione potrà assumere od ingaggiare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo alla stessa.
Articolo 4
Il numero degli associati è illimitato. Possono essere associati dell’Associazione le persone fisiche, le Associazioni e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
Articolo 5
Le persone fisiche che intendono essere ammesse come associato dovranno farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. Le associazioni ed Enti che intendano diventare associati del sodalizio dovranno presentare richiesta firmata dal proprio rappresentante legale e copia del proprio statuto sociale. All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato.
Articolo 6
La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantirne l’effettività del rapporto medesimo.
La qualifica di associato da’ in particolare diritto:
– a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio;
– a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
– a godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.
Gli associati sono tenuti:
– all’osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
– al pagamento del contributo associativo annuo.
Articolo 7
Gli associati sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.
Tale quota dovrà essere determinata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo, salvo che non si effettuino modifiche rispetto a quanto precedentemente deliberato, e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Articolo 8
La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione, mancato pagamento della quota sociale annuale entro trenta giorni dalla scadenza o per causa di morte.
Articolo 9
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del associato:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale;
c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.
Articolo 10
Le deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo in materia di esclusione dell’associato debbono essere comunicate agli associati destinatari mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell’Articolo 9, le delibere del Consiglio Direttivo si devono intendere insindacabili ed immediate.
Articolo 11
L’associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive, culturali ed artistiche;
c) eredità, donazioni e legati;
d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
e) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
j) altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell’associazione.
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i associati durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.
Articolo 12
L'esercizio sociale si apre il 1 settembre e termina il 31 agosto di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati entro il 30 novembre. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Articolo 13
Sono organi dell’Associazione: a) l’Assemblea degli associati; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente;
Articolo 14
L’assembla è ordinaria o straordinaria. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.
Articolo 15
L’assemblea ordinaria:
a) approva il rendiconto economico e finanziario;
b) procede alla elezione del Presidente dell’associazione, dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, secondo il principio di sovranità assembleare;
d) approva gli eventuali regolamenti. Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale. L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, o da almeno un decimo degli associati.
In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.
Articolo 16
Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto gli associati maggiorenni, purché in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo. Ogni associato può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.
Articolo 17
L’Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori. L’assemblea straordinaria si considera validamente costituita alla presenza personale o per delega della totalità dei soci maggiorenni. La deliberazione dello scioglimento dell’associazione è valida con un voto almeno pari ai 3/4 degli associati maggiorenni. Per le delibere relative alle modifiche statutarie è necessario il voto almeno pari a 2/3 degli associati maggiorenni.
Articolo 18
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall’Assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’Assemblea.
Articolo 19
Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette membri scelti fra gli associati maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall’ordinamento sportivo nell’assunzione dell’incarico. I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il vice Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire, anche attraverso la posta elettronica, o consegnare non meno di 5 giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
1. curare, congiuntamente o disgiuntamente, l’esecuzione delle deliberazioni assembleari; 2. redigere il rendiconto economico e finanziario;
3. predisporre i regolamenti interni;
4. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
5. deliberare, congiuntamente o disgiuntamente, circa l’ammissione degli associati;
6. deliberare circa l’esclusione degli associati;
7. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
8. tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione;
9. affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.
Articolo 20
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
Articolo 21
Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza, o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro venti giorni l’Assemblea dei associati per l’elezione del nuovo Presidente.
Articolo 22
Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei associati per la consultazione. I associati avranno in ogni caso diritto di chiedere esibizione o copia di detti documenti qualora conservati in luogo diverso dalla sede legale.
Articolo 23
In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non associati. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui dovranno essere devoluti a norma di legge.
Articolo 24
Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, le disposizioni di legge vigenti e le disposizioni dell’ordinamento sportivo.
Statuto Associazione Culturale Circolarmente
Articolo 1
E ́ costituita l ́Associazione culturale denominata ” CIRCOLARMENTE ” essa è una libera Associazione di fatto, apartitica apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art 36 e segg. Del codice civile, nonché del presente Statuto.
Articolo 2
L ́Associazione culturale CIRCOLARMENTE persegue i seguenti scopi:
-Diffondere la cultura del gioco come strumento educativo e terapeutico;
-Ampliare la conoscenza delle discipline circensi, pittoriche e artistiche in generale, nonché di nuovi strumenti educativi, attraverso contatti fra persone enti e associazioni;
-Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana, attraverso l ́ideale di educazione permanente;
-Allargare gli orizzonti didattici di educatori e insegnanti, in campo comunicativo-espressivo affinché possano trasmettere un valore di socializzazione autentico;
-Porsi come punto di riferimento per interventi scolastici rivolti alla cosiddetta “area a rischio” affinché ragazzi vittime di disagio possano trovare una possibilità di riscatto e realizzazione nelle varie espressioni dell ́arte;
-Migliorare la preparazione professionale dei suoi soci nei campi della cultura, dello spettacolo, delle arti circensi, del teatro, dell ́animazione, della comunicazione e dell ́arte in generale;
Articolo 3
L ́Associazione culturale CIRCOLARMENTE per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
Attività educative:
- ideare e realizzare progetti didattici per scuole di ogni ordine e grado, attraverso i quali gli allievi hanno la possibilità di esprimersi e comunicare, sviluppando i propri potenziali con il gioco, l ́arte circense e applicazioni artistiche;
– ideare e realizzare corsi pedagogici rivolti ai genitori, finalizzati a rendere il gioco con i propri figli un momento di comunicazione ed empatia.
Attività ricreative:
-promuovere ed organizzare manifestazioni culturali, circensi, teatrali, ricreative ed artistiche;
-partecipare a manifestazioni culturali, circensi, teatrali, ricreative ed artistiche organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati;
-organizzare e partecipare ad animazioni di feste pubbliche o private, cerimonie, compleanni e qualsiasi altro evento legato al mondo dell ́infanzia.
Attività di formazione:
-promuovere e organizzare convegni, dibattiti, stage, conferenze, laboratori, corsi teorico/pratici di: musica, arti circensi, canto, recitazione, danza, pittura, teatro, animazione, lettura, scrittura e arti in generale.
Produzione materiale educativo:
-realizzazione di giocattoli di abilità in legno e materiali di riciclo e recupero dei “giochi dimenticati” ;
-Realizzazione di materiale audiovisivo con contenuti educativi finalizzati alla sensibilizzazione verso l ́ecologia, l ́inquinamento, l ́educazione alimentare, il risparmio energetico, ecc.
-Stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini e in particolare i bambini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale.
Per l ́attuazione dei propri scopi, l ́Associazione potrà assumere od ingaggiare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo alla Stessa. L ́Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni. L ́Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa per il migliore raggiungimento dei propri fini. L ́Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.
Articolo 4
L’affiliazione all’Associazione Circolarmente è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
I soci si dividono nelle seguenti categorie:
-soci onorari: persone, enti, o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell ́Associazione. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento di quote annuali.
-soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
Il contributo associativo non è trasmissibile.
Articolo 5
L ́ ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo che emette un giudizio insindacabile sul gradimento dei soci entro trenta giorni dalla proposizione della domanda.
Articolo 6
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l ́eventuale regolamento interno.
Le qualità di socio decadono per:
-decesso;
-mancato pagamento della quota sociale annuale entro trenta giorni dalla scadenza;
-dimissioni: ogni socio può recedere dall ́associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, tale atto avrà decorrenza immediata;
-espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l ́espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all ́ Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell ́Associazione stessa.
Articolo 7
Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell ́Associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l ́approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell ́Associazione. Per i soci minorenni il diritto di voto e le altre prerogative insite nella qualifica di socio vengono esercitate da chi detiene la patria potestà.
Articolo 8
Le risorse economiche dell ́Associazione sono costituite da:
-quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
-eventuali proventi derivanti da attività associative;
-ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, versino per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
-entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
-beni mobili, immobili;
-ogni altro tipo di entrate.
E ́ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell ́Associazione.
Articolo 9
L ́assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell ́Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Hanno diritto di intervenie all ́Assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. L ́assemblea è convocata almeno una volta all ́anno in via ordinaria, ed in via straordinaria se richiesta dal presidente, dal Consiglio Direttivo, o da almeno un terzo dei soci.
In prima convocazione l ́assemblea è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza de presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all ́albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell ́assemblea.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all ́albo della sede del relativo verbale.
Articolo 10
L ́assemblea regolarmente costituita rappresenta l ́universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità con la legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.
L ́assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L ́assemblea è il massimo organo deliberante. In particolare l ́assemblea ordinaria ha il compito di:
-eleggere il Consiglio Direttivo;
-ratificare l ́entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo; -approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
-approvare il regolamento interno.
L ́assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e l ́eventuale scioglimentodell ́Associazione.
All ́apertura di ogni seduta l ́assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.
Articolo 11
Il Consiglio Direttivo è composto da 3 membri, eletti dall ́Assemblea fra i propri componenti. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall ́assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.
Articolo 12
Il Consiglio Direttivo è l ́organo esecutivo dell ́Associazione Circolarmente. Si riunisce in media 2 volte all ́anno ed è convocato da:
-il presidente;
-da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
-richiesta motivata e scritta da almeno 1/3 dei soci.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
-predisporre gli atti da sottoporre all ́assemblea;
-formalizzare le proposte per la gestione dell ́associazione;
-elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrate relative al periodo di un anno;
-elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all ́esercizio annuale successivo;
-stabilire gli importi delle quote annuali dei soci.
Di ogni riunione deve essere redatto un verbale da affiggere all ́albo dell ́Associazione.
Articolo 13
Il presidente dura in carica 3 anni ed è il legale rappresentante dell ́Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall ́Associazione;e può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli dal presente statuto o dalla legge espressamente riservati all ́assemblea. Può altresì conferire, anche a terzi non soci, procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo. In mancanza o impedimento del Presidente, il vicepresidente subentra in tutte le prerogative del presidente medesimo come dianzi meglio individuate.
Articolo 14
Gli esercizi sociali si aprono il 1۫ di gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall ́assemblea ordinaria, ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell ́Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
Articolo 15
Lo scioglimento dell ́Associazione è deliberato dall ́assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell ́Associazione deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l ́organismo di controllo di cui all ́art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n 662.
Articolo 16
Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile.
Soci onorari Beatrice Mariotti Albert Horvath Mauro Maria De Santis Elisabetta Nasuti Tiziana Pirondi Rosa Grassi Anita Magrini Maria Giulia Horvath Maurizio Mangia